Dal 18 Agosto sono in vigore le modifiche della Legge Europea 2014 al D.Lgs. 81/2008 nell’ambito della sicurezza cantieri
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La Legge Europea 2014 n. 115 del 29/7/2015, pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 3 Agosto, ha adeguato il nostro ordinamento agli obblighi europei.
È stata infatti cancellata una modifica introdotta dal “Decreto del Fare” (D.L. n. 69 del 21/06/2013, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” convertito con modificazioni dalla Legge n. 98 del 09/08/2013) in relazione al campo di applicazione (art. 88) del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008.
Con la cancellazione della modifica del Decreto del Fare, è così cambiata nuovamente la lettera g-bis) del comma 2 dell’articolo 88 del Testo Unico:
Versione precedente (Decreto del Fare)
g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all’Allegato XI
Versione introdotta dalla L. 115/2015
g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X
In definitiva con questa modifica, attiva dal 18 agosto 2015, si torna alla versione del comma 2 dell’articolo 88 del D.Lgs. 81/08 precedente alle modifiche del Decreto-legge 21/06/2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”.
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