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Pianobsicurezzalavoro.it › Home › News › Dispositivi di ancoraggio contro le cadute dall’alto - Chiarimenti

Disp. di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall’alto – Chiarimenti

Circolare n. 03 del 13/02/2015 – Chiarimenti  in merito ai dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall’alto

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Dal Ministero del Lavoro arrivano i chiarimenti riguardanti l’utilizzo, durante l’esecuzione dei lavori in quota, dei dispositivi d’ancoraggio a cui vengono collegati i sottosistemi per la protezione contro le cadute dall’alto.

La Circolare, che ha per oggetto “Dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall’alto – Chiarimenti”, si riferisce alle “numerose richieste di chiarimenti” pervenute al Ministero in relazione all’utilizzo, durante l’esecuzione dei lavori in quota, dei dispositivi di ancoraggio a cui vengono collegati i sistemi per la protezione contro le cadute dall’alto.

Essa individua, preliminarmente, che, in funzione della loro installazione, esistono due tipologie di dispositivi di ancoraggio:

  • quelli che seguono il lavoratore, installati non permanentemente nelle opere di costruzione e che sono quindi caratterizzati dall’essere amovibili e trasportabili (cosiddetti DPI – Dispositivi di Protezione Individuale);
  • quelli installati permanentemente nelle opere stesse, e che pertanto sono caratterizzati dall’essere fissi e non trasportabili. È opportuno precisare che, ad avviso delle scriventi Amministrazioni, rientrano in tale fattispecie tutti i dispositivi o sistemi che non seguono il lavoratore alla fine dei lavoro, ma restano fissati alla struttura, ancorché taluni componenti del dispositivo o sistema siano ‘rimovibili’, perché, ad esempio, avvitati ad un supporto”.

Il documento inoltre specifica:

Dispositivi di ancoraggio installati non permanentemente nelle opere di costruzione

Premesso che l’art. 74, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e smi ‘….intende per DPI qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro…’ e che l’articolo 76, comma 1, del medesimo decreto stabilisce che i ‘DPI devono essere conformi alle norme di cui al D.Lgs. n. 475/1992’ ed infine che l’articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 475/1992 prescrive che ‘….si intendono per DPI i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che l’indossi o comunque li porti con se da rischi per la salute e la sicurezza….’ ne consegue dunque che “i dispositivi di ancoraggio installati non permanentemente nelle opere di costruzione ed aventi la funzione di salvaguardare il lavoratore da rischi per la salute e la sicurezza sono considerati DPI”.

Dunque tali dispositivi di ancoraggio “presentano almeno le seguenti caratteristiche:

  • sono portati in loco e messi in opera dal lavoratore;
  • sono rimossi al termine del lavoro dal lavoratore stesso”.

Dispositivi di ancoraggio installati permanentemente nelle opere di costruzione

Secondo quando riportato al punto precedente risulta che “i dispositivi di ancoraggio installati permanentemente nelle opere di costruzione, quindi fissi e non trasportabili, non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 475/92 e s.m.i., e pertanto, non devono riportare la marcatura CE come DPI”.

E dunque – conclude il chiarimento ministeriale – “si ritiene che i dispositivi di ancoraggio destinati ad essere installati permanentemente in opere di costruzione siano da considerare prodotti da costruzione e come tali rientrino nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.

Vedi la Circ. n. 03 del 13 Febbraio 2015

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Geom. Cazzin Massimiliano

Professionista consulente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e cantieri ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP) esterno

Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri edili in fase di Progettazione ed Esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Docente formatore in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.I. 6 marzo 2013

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