Alcune risposte a quesiti in materia di dispositivi di protezione anticaduta e linea vita fornite dalla Regione Piemonte.
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Si riportano in seguito alcune risposte a quesiti in materia di sucurezza sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili, pubblicate da dal gruppo di lavoro info.sicuri e tratti dalla raccolta della Direzione Sanità, Prevenzione Sanitaria ambienti di vita e di lavoro della Regione Piemonte, aggiornata al 2014.
I quesiti qui proposti riguardano l’uso di dispositivi di protezione anticaduta e linee vita.
Chi può montare una Linea Vita?
Un installatore in possesso di idoneità tecnico professionale, secondo l’art. 90 comma 9 e allegato XVII del D.Lgs. 81/08, che, per la parte di propria competenza (seguendo il progetto), ne risponde ai sensi dell’art. 24 del decreto stesso.
Chi deve verificare una Linea Vita?
La verifica finale fa parte della corretta installazione e quindi è di competenza dell’installatore. Sulle verifiche successive occorre fare riferimento alle indicazioni fornite dal costruttore nelle istruzioni d’uso.
Chi deve progettare la Linea Vita?
Si può parlare di diversi livelli di progettazione:
- progettazione dell’accesso e della tipologia di dispositivi da installare, ad esempio a cura del coordinatore per la progettazione o esecuzione (per stesura e aggiornamento fascicolo); il CSP – CSE dovrà, ad esempio, prevedere delle prove di collaudo del sistema secondo 795 e prescrivere l’adesione alle istruzioni per l’uso del produttore; in assenza di prove, la 795 prevede un calcolo da parte di ingegnere che attesti che tutti gli ancoraggi strutturali siano in grado di sopportare il doppio della forza massima prevista.
- progettazione della linea vita da parte del costruttore; se questo intende eseguire la UNI EN 795, deve attenersi alla normativa tecnica di riferimento per la produzione, commercializzando prodotti conformi alla stessa.
In un nostro cantiere in provincia di Torino, in cui stiamo ultimando una palazzina di due piani, durante la costruzione del tetto è stata posata una linea vita sul colmo. Vorrei sapere se possiamo procedere ad installare i pannelli solari (una giornata circa di lavoro con due operatori), avvalendoci soltanto della linea vita o se dobbiamo realizzare un ponteggio con parapetto?
Nel tentativo di fornire una risposta completa al quesito posto, è corretto analizzare di seguito gli obblighi del datore di lavoro dettati dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in relazione ai lavori temporanei da svolgere in quota, citati nel Titolo IV, capo 2.
Il primo riferimento è quello all’art. 111 comma 1, che, nel caso di lavori temporanei in quota, prevede un obbligo di “scelta” in capo al datore di lavoro delle attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere (nel tempo) condizioni di lavoro sicure. L’attività di “scelta” è evidentemente subordinata ad un processo di valutazione dei rischi che tenga conto dei criteri dettati nelle lettere A e B seguenti, ovvero della priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale (A) e alle dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti (… B).
La prima osservazione è che la normativa attribuisce alle misure di protezione collettiva (come già indicato nelle misure generali di tutela dell’art. 15 comma 1 lettera I) un “valore“ di sicurezza maggiore rispetto alle misure di protezione individuale, tanto da considerare l’adozione delle prime prioritaria rispetto alle misure di protezione individuali. In poche parole nei lavori in quota, la normativa afferma che nella “valutazione del rischio” bisogna dare priorità all’utilizzo di ponteggi o parapetti provvisori piuttosto che a imbracature di sicurezza collegate a idonei punti di ancoraggio. La scelta in favore ai dispositivi di protezione collettiva per i lavori in quota è anche dettata dalle disposizioni dettate dall’art. 148 del decreto, relativamente ai lavori “speciali” da eseguire sulle coperture.
Nonostante questo principio, si ritiene che non possa comunque essere esclusa la possibilità di utilizzo di misure di protezioni individuali per i lavori in quota, in quanto espressamente previste dall’art. 115 comma 1, laddove viene indicato che quando nei lavori in quota non sono state adottate misure di protezioni collettive, è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione individuale. Estrema applicazione di questa “deroga” si ha appunto con le disposizioni concernenti l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi.
Si segnala che l’impiego di dispositivi di protezioni individuali contro le cadute dall’alto, è comunque subordinato al possesso di requisiti specifici quali ad esempio, quelli di formazione ed addestramento ed idoneità degli addetti con predisposizione di procedure da adottare anche in caso di emergenza e di soccorso.
Si consideri altresì che l’evoluzione normativa di varie regioni italiane, tra le quali la Toscana, il Veneto, la Lombardia, la Sicilia, l’Umbria, la Liguria, il Friuli Venezia Giulia, il Trentino e la Provincia di Bolzano, ecc. compresa la Regione Piemonte, con l’obiettivo di tutelare i lavoratori che operano in quota, hanno, con disposizioni diverse, previsto l’adozione di misure di protezione in dotazione all’opera da utilizzare proprio con l’utilizzo di dispositivi di protezione individuali.
L’evoluzione tecnica degli ultimi anni inoltre, ha portato sul mercato la disponibilità di vari tipi di soluzioni per la protezione degli addetti ai lavori in quota, quali punti di ancoraggio, linee vita, funi, dispositivi retrattili, imbracature, assorbitori di energia, ecc. costruiti in adempimento alla normativa tecnica specifica.
Tornando al processo di valutazione dei rischi citato, si demanda, in conclusione, l’adozione delle corrette misure di prevenzione e protezione contro il rischio di caduta dall’alto, alle scelte del datore di lavoro per ciascun singolo caso, considerando appunto le priorità dettate dall’art. 111 comma 1 A, ma anche, ad esempio, la durata dell’intervento (limitato tempo di esposizione), lo stato di formazione, di abilitazione e di idoneità dei propri lavoratori, le misure di protezione presenti sull’edificio e le sue caratteristiche (tipologia copertura, pendenze, ecc) e la possibilità di adozione di adeguate misure da adottare in caso di emergenza.
(Nel caso di specie, ad esempio, la soluzione prospettata potrebbe non essere adeguata se la linea di ancoraggio fosse stata progettata solo per l’utilizzo da parte di un numero di lavoratori inferiore a quello richiesto per la posa dei pannelli e per le misure di emergenza).
Qualora sussistessero tutte le condizioni favorevoli sopraindicate, l’utilizzo delle linee vita e dei punti di ancoraggio sulla copertura per l’installazione dei pannelli fotovoltaici potrebbe ritenersi giustificato in vece di altri sistemi, ovviamente il processo di valutazione dovrà essere esplicitato nel piano operativo di sicurezza, redatto per i lavori in esame.
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