I rapporti tra il Lavoratore Autonomo manutentore che esegue lavorazioni in un luogo di lavoro e altri soggetti della sicurezza aziendale: Datore di Lavoro, Preposto, RLS, Imprese Appaltatrici ed altri Lavoratori Autonomi.
![]()
In tutti i luoghi di lavoro l’esecuzione delle manutenzioni è affidata generalmente a qualche manutentore esterno, il quale è spesso un lavoratore autonomo. L’esecuzione di queste attività di manutenzione coinvolge, secondo le norme di sicurezza ed igiene del lavoro previste dal D.Lgs. n. 81/2008, molti soggetti, dal Datore di Lavoro “ospitante” al Lavoratore Autonomo “ospitato”, dai dipendenti del Committente alle altre Imprese o Lavoratori Autonomi pure presenti nel luogo di lavoro.
Per fornire alcune utili informazioni in un mondo, quello del lavoro autonomo, spesso caratterizzato da un’alta frequenza di incidenti, la Camera di Commercio di Padova ha elaborato cinque miniguide per l’applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 nelle manutenzioni nei luoghi di lavoro, che esaminano ed illustrano i rapporti tra i vari soggetti coinvolti, le norme che li regolano, gli obblighi di ciascuno, gli eventuali documenti necessari fra i quali il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali).
Questi i titoli delle guide:
- I rapporti tra il Datore di Lavoro «ospitante» (il Committente) e il manutentore (il Lavoratore Autonomo);
- I rapporti del Lavoratore Autonomo manutentore con il Preposto all’attività del luogo di lavoro «ospitante»;
- Il ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) del luogo di lavoro «ospitante»;
- I rapporti del Lavoratore Autonomo manutentore con un’altra Impresa Appaltatrice;
- I rapporti del Lavoratore Autonomo manutentore con altro Lavoratore Autonomo.
Le miniguide, presentate nel convegno “Il lavoratore autonomo” (Padova, marzo 2012), non sono recenti. Sono state approvate dal Comitato Provinciale di Coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro della Provincia di Padova il 9 novembre 2012 e da allora la normativa sulla sicurezza ha avuto alcune modifiche, specialmente in relazione al “Decreto del Fare”. Ad esempio in merito al campo di applicazione del Titolo IV (art. 88, D.Lgs. 81/2008), agli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione (art. 26) e all’elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze.
Malgrado queste variazioni, le miniguide rimangono un utile esempio di gestione dei rapporti tra attori diversi della sicurezza aziendale.
Si riportano a titolo esemplificativo alcuni concetti estrapolati dalle miniguide, rimandando il lettore per una lettura più completa ai documenti originali scaricabili al termine dell’articolo.
I rapporti tra il Datore di Lavoro «ospitante» (il Committente) e il manutentore (il Lavoratore Autonomo)
Il Datore di Lavoro «ospitante» (il Committente) è colui che “mette in moto” e poi “gestisce” l’intero meccanismo, decidendo di affidare ad un terzo, estraneo alla propria attività lavorativa, lo svolgimento di una prestazione da eseguire all’interno del proprio luogo di lavoro. Nel far ciò egli accetta di introdurre nel proprio ambiente di lavoro rischi nuovi e diversi che sono i rischi propri dell’attività lavorativa svolta dal Lavoratore Autonomo Manutentore (l’uso di macchine o sostanze particolari e pericolose, ad esempio), sapendo al tempo stesso di esporre il Lavoratore Autonomo ai rischi (che per quest’ultimo sono nuovi e diversi) tipici del luogo di lavoro ove si svolgerà la prestazione.
Il Datore di Lavoro committente, oltre a scegliere il Lavoratore Autonomo è anche responsabile del controllo sulla prestazione e sul rispetto delle condizioni contrattuali. Per questo motivo vi sono molti obblighi che gravano sul Datore di Lavoro committente:
- Verificare l’idoneità tecnico-professionale del lavoratore autonomo in relazione ai lavori, servizi e forniture da affidare.
- Fornire al lavoratore autonomo dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall’ospitante in relazione alla propria attività lavorativa.
- Cooperare con il lavoratore autonomo all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’intervento del lavoratore autonomo, e coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi.
- Redigere, salve le eccezioni previste dalla legge, un DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali) relativo alla specifica attività affidata al lavoratore autonomo, contenente le misure adottate per eliminare o, se ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze tra la presenza dei lavoratori dell’ospitante e il lavoratore autonomo.
- Indicare nel contratto, a pena di nullità dello stesso, i costi delle misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze; questi costi non sono soggetti aribasso.
- Allegare il DUVRI al contratto.
- Aggiornare il DUVRI in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.
- Informare e formare sui contenuti del DUVRI i lavoratori interessati.
- Attuare le misure di prevenzione e coordinamento previste nel DUVRI, ad esempio acquistando i dispositivi di protezione individuale necessari (che potrebbero essere dispositivi prima non esistenti, perché si tratta di rischio nuovo) e fornendoli in dotazione ai lavoratori.
- Vigilare sull’applicazione delle misure previste dal DUVRI, o comunque sulle misure di cooperazione e coordinamento anche nei casi di esonero dal DUVRI.
- Su richiesta, consegnare tempestivamente copia del DUVRI al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
- Possedere l’idoneità tecnico-professionale in relazione ai lavori, servizi e forniture che vengono richiesti dal committente (evitando tra l’altro le conseguenze di una autocertificazione non veritiera).
- Recepire le dettagliate informazioni fornitegli dal datore di lavoro committente sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall’ospitante in relazione alla propria attività lavorativa, e tenerne conto nell’esercizio della propria prestazione.
- Cooperare con il datore di lavoro committente all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi e coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi, eventualmente attivandosi nel caso in cui il datore di lavoro committente non “promuova” tali attività
- Recepire ed applicare il DUVRI e le misure in esso contenute per eliminare o, se non possibile, ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze tra la presenza dei lavoratori dell’ospitante e il lavoratore autonomo.
- Indicare nel contratto, a pena di nullità dello stesso, i costi delle misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze; questi costi non sono soggetti a ribasso.
- Verificare (o esigere) che il DUVRI sia allegato al contratto, pena la nullità dello stesso con il venir meno dei conseguenti diritti.
- Collaborare ai fini dell’aggiornamento del DUVRI in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture, informando preventivamente il datore di lavoro committente di tutte le eventuali modifiche rispetto alla prestazione pattuita o alle condizioni inizialmente previste di esecuzione del lavoro.
- Rispettare rigorosamente le misure previste dal DUVRI, o comunque le misure di cooperazione e coordinamento anche nei casi di esonero dal DUVRI.
- Munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità e l’indicazione del committente.
I rapporti del Lavoratore Autonomo manutentore con il Preposto all’attività del luogo di lavoro «ospitante»
La seconda miniguida ricorda il ruolo del Preposto, definito dall’art. 2 del Decreto Legislativo n. 81/2008, “la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.
Il Preposto è dunque il capo reparto, il capo squadra, il soggetto che “sovraintende” all’attività lavorativa esercitando poteri gerarchici e funzionali nei confronti degli altri lavoratori; ai fini della sicurezza egli riveste dunque una fondamentale funzione di “controllo”. I principali obblighi in capo al Preposto sono i seguenti:
- sovrintendere all’applicazione delle disposizioni contenute nel DUVRI e comunque delle regole volte a disciplinare la presenza del lavoratore autonomo.
- richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione.
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.
Il ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) del luogo di lavoro «ospitante»
- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
- fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
I rapporti del Lavoratore Autonomo manutentore con un’altra Impresa Appaltatrice
La quarta miniguida definisce i rapporti tra il lavoratore autonomo e un’altra impresa appaltatrice. Può verificarsi infatti che, in occasione dell’intervento del lavoratore autonomo all’interno di un luogo di lavoro, sia presente in quello stesso luogo anche un’altra impresa appaltatrice, interessata alla stessa attività manutentiva, oppure perché sta svolgendo in quel luogo un’altra prestazione. In questi casi, si pone l’esigenza di disciplinare non soltanto la presenza del lavoratore autonomo, ma anche la contemporanea presenza di un altro soggetto esterno, ed i rapporti tra queste due diverse entità.
In questo caso il Datore di Lavoro dovrà porre particolare attenzione ai rapporti che potranno intercorrere tra le due entità. Il datore di lavoro “ospitante”, il lavoratore autonomo e il datore di lavoro dell’altra impresa appaltatrice dovranno cooperare al fine attuare le misure di prevenzione e protezione necessarie per tutelare sia i lavoratori che si trovano nel luogo di lavoro che “ospita” il lavoratore autonomo e l’impresa appaltatrice (esposti ai rischi nuovi e diversi connessi all’attività che lavoratore autonomo e impresa appaltatrice portano all’interno del luogo di lavoro) sia il lavoratore autonomo, sia i lavoratori dipendenti dell’impresa appaltatrice (esposti ai rischi nuovi e diversi che trovano nel luogo in cui si recano a lavorare).
I rapporti del Lavoratore Autonomo manutentore con altro Lavoratore Autonomo
La quinta ed ultima miniguida definisce invece i rapporti tra il lavoratore autonomo e un altro lavoratore autonomo. Può infatti verificarsi, che in occasione dell’intervento del lavoratore autonomo all’interno di un luogo di lavoro sia presente in quello stesso luogo anche un altro lavoratore autonomo, interessato alla stessa attività manutentiva, oppure perché sta svolgendo in quel luogo un’altra prestazione. In questi casi, si pone l’esigenza di disciplinare non soltanto la presenza del lavoratore autonomo, ma anche la contemporanea presenza di un altro soggetto esterno, ed i rapporti tra queste due diverse entità.
In questo caso, così come per le imprese appaltatrici, il Datore di Lavoro dovrà porre particolare attenzione ai rapporti che potranno intercorrere tra le due entità. In sostanza, il datore di lavoro “ospitante” e i lavoratori autonomi presenti all’interno del luogo di lavoro dovranno cooperare al fine di attuare le misure di prevenzione e protezione necessarie per tutelare sia i lavoratori che si trovano nel luogo di lavoro che “ospita” i lavoratori autonomi (esposti ai rischi nuovi e diversi connessi all’attività che i lavoratori autonomi portano all’interno del luogo di lavoro) sia gli stessi lavoratori autonomi (esposti ai rischi nuovi e diversi che trovano nel luogo in cui si recano a lavorare). È bensì vero, infatti, che la norma parla letteralmente di coordinamento tra i “datori di lavoro” e di lavori “delle diverse imprese”, ma ragioni logiche e sistematiche impongono di ritenere che tale attività vada svolta anche quando i soggetti esterni presenti siano tutti lavoratori autonomi.
Si conclude allegando, per una lettura più dettagliata, le versioni integrali delle miniguide prodotte dalla Camera di Commercio di Padova, comprensive delle sanzioni per il mancato adempimento agli obblighi in capo a ciascun soggetto.
Presentazione
“Manutenzioni in sicurezza”, presentazione delle miniguide della Camera di Commercio di Padova
Prima miniguida
Seconda miniguida
Terza miniguida
Il ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) del luogo di lavoro «ospitante»
Vai al sito della Camera di Commercio di Padova
Vedi anche Lavoratori autonomi: guida pratica per lavorare in cantiere
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.