Risposta al quesito relativo alla formazione e valutazione dei rischi per singole mansioni ricomprese tra le attività di una medesima figura professionale
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Pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’interpello n. 4/2015 del 23/06/2015 che ha come oggetto la risposta al quesito relativo alla formazione e valutazione dei rischi per singole mansioni ricomprese tra le attività di una medesima figura professionale.
L’interpello risponde ad un’istanza avanzata dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), volta a conoscere il parere della Commissione in merito alla formazione prevista dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché alla valutazione dei rischi specifici delle mansioni, nel caso in cui un lavoratore in possesso di formazione per lo svolgimento di una determinata attività venga adibito allo svolgimento di singole particolari mansioni, che tradizionalmente, e anche in base alla classificazione Istat-Isfol, costituiscono compiti o attività specifiche ricompresi nell’attività principale per la quale è stataerogata la formazione stessa.
A titolo esemplificativo, nel proprio quesito, l’ANCE riporta il caso in cui un lavoratore del settore delle costruzioni stradali venga adibito alla rifinitura del manto stradale o alla gestione del traffico veicolare durante le operazioni di rifacimento di una corsia stradale, pur non essendo in possesso di una formazione specifica”ad hoc” per tali singoli compiti, bensì avendo ricevuto una formazione specifica per “asfaltista”, figura professionale le cui mansioni comprendono, nella classificazione Istat-Isfol, anche quella suddetta di rifinitura del manto stradale o le operazioni connesse alla realizzazione di opere stradali in senso lato.
Si riporta di seguito il documento originale tratto dal sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
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