Ruolo del Medico Competente in materia di sicurezza sul lavoro: il parere della Commissione per gli Interpelli.
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Pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’interpello n. 8/2015 del 02/11/2015 che ha come oggetto la risposta a due quesiti relativi all’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro in tema di sorveglianza sanitaria e di svolgimento del ruolo del Medico Competente.
L’interpello risponde ad un’istanza avanzata dalla CISL nazionale volta a conoscere il parere della Commissione per gli Interpelli in merito a due quesiti.
I quesiti posti dalla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori sono i seguenti:
- Se ai sensi dell’art. 41, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. il lavoratore che può fare richiesta di visita medica, deve essere esclusivamente un lavoratore che è già soggetto a sorveglianza sanitaria, anche se per un’esposizione a rischio di natura diversa da quello per il quale chiede la visita aggiuntiva, o la richiesta può pervenire da qualsiasi lavoratore che svolge la propria attività nell’ambiente nel quale il medico competente, a cui rivolge la richiesta di visita, svolge tale ruolo;
- Se ai sensi dell’art. 25, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. il medico competente, nello svolgimento dell’obbligo a suo carico di visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi, è tenuto a recarsi in ogni in ogni ambiente di lavoro nel quale si svolge l’attività, al di là della presenza specifica dei lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, o deve limitare i sopralluoghi solo sulle postazioni ove i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria svolgono la mansione.
Nel link seguente è possibile visualizzare e scaricare il documento originale tratto dal sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
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