Alcune risposte a quesiti in materia di ponteggi e altre opere provvisionali fornite dalla Regione Piemonte.
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Si riportano in seguito alcune risposte a quesiti in materia di sucurezza sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili, pubblicate da dal gruppo di lavoro info.sicuri e tratti dalla raccolta della Direzione Sanità, Prevenzione Sanitaria ambienti di vita e di lavoro della Regione Piemonte, aggiornata al 2014.
I quesiti qui proposti riguardano l’uso di ponteggi e altre opere provvisionali.
In uno stabile di cinque unità abitative di proprietà di quattro individui devono essere tinteggiate le facciate, a tale riguardo i proprietari intendono fare installare un ponteggio perimetrale e procedere autonomamente alla tinteggiatura. Quali sono gli obblighi a loro carico stabiliti dal D.Lgs. 81/08 nel caso essi operino sul ponteggio singolarmente o in cooperazione tra loro?
Normalmente un proprietario o un conduttore che decide di tinteggiare autonomamente la casa in cui vive non è soggetto agli obblighi del D.Lgs. 81/08. Nel caso prospettato, al contrario, ognuno dei 4 proprietari svolgerebbe in proprio una parte dei lavori e affiderebbe agli altri tre l’esecuzione della parte rimanente. Pertanto, si ritiene che ciascuno dei soggetti coinvolti nell’affidare a terzi una parte dei lavori dovrebbe verificarne i requisiti tecnico professionali ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 81/08. Sintetizzando, per quanto riguarda l’esecuzione singola si potrebbe configurare la prestazione di un lavoratore autonomo con gli obblighi dell’art. 21, mentre nel caso di «cooperazione» ci avvicineremmo ad una situazione di società di fatto.
Quando le caratteristiche di un ponteggio metallico rispettano quanto indicato nel Libretto delle Istruzioni del Fabbricante è necessario procedere alla stesura del PIMUS?
Sì, il Piano di montaggio uso e smontaggio ponteggi (PIMUS) deve essere redatto in tutti i casi di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi metallici.
A quale normativa risultano soggetti i ponteggi a piani auto sollevanti?
Con circolare del Ministero del Lavoro n. 39 del 15 maggio 1980, su conforme parere della Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro – i ponteggi a piani auto sollevanti (non i ponti sviluppabili) sono stati considerati soggetti alla disciplina autorizzativa di cui all’art. 30 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164. In passato quindi sono stati nel tempo autorizzati dal Ministero del Lavoro come ponteggi e ad essi sono state applicate le norme previste per i ponteggi metallici fissi. Non vi è dubbio invece che si tratti di macchine soggette alla Direttiva Macchine (oggi recepita con il D.Lgs. 17/10) e al titolo III del D.Lgs. 81/08.
Il Ministero è nuovamente intervenuto sulla questione con la circolare 30 del 3/11/2006 nella quale si legge “Per ciò che riguarda altre attrezzature, quali ponti su cavalletti di altezza non superiore a metri 2, ponti sospesi, ponteggi a piani di lavoro auto sollevanti e ponti a sbalzo, questo Ministero è dell’avviso che non trovano attuazione né le norme relative al Pi.M.U.S. né quelle relative alla formazione di cui al citato Accordo del 26 gennaio 2006”. D’altra parte la disciplina richiamata contenuta nel D.Lgs. 81/08 si riferisce oggi ai c.d. ponteggi fissi.
In conclusione, si ritiene che i c.d. ponteggi a piani sollevati siano da considerare attrezzature di lavoro disciplinate dal Titolo III del D.Lgs.81/08, soggette alla Direttiva macchine, devono essere installati conformemente alle istruzioni d’uso del fabbricante, da parte di lavoratori per i quali è richiesta una specifica informazione, formazione e addestramento (art. 73), e tali attrezzature devono essere sottoposte a verifiche periodiche (art. 71, comma 11 e allegato VII).
Chi ha regolarmente svolto un corso per addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione ponteggi, può essere esonerato alla formazione e addestramento per l’utilizzo dei DPI di III categoria contro le cadute dall’alto (Art. 77 c. 5 D.lgs. 81/08)?
Si ritiene che il corso per ponteggisti non esoneri il datore di lavoro dall’obbligo di far fare addestramento sull’uso dei DPI anticaduta. I soggetti sono diversi, le procedure, le attrezzature e le circostanze possono essere diverse. Ciononostante il datore di lavoro potrà considerare il possesso del requisito formativo quale elemento di base per definire il programma dell’addestramento.
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