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Idoneità tecnico-professionale e piani di sicurezza

Alcune risposte a quesiti in materia sicurezza sul lavoro in cantiere relativi all’idoneità tecnico-professionale delle imporese e piani di sicurezza fornite dalla Regione Piemonte.

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Si riportano in seguito alcune risposte a quesiti in materia di sucurezza sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili, pubblicate da dal gruppo di lavoro info.sicuri e tratti dalla raccolta della Direzione Sanità, Prevenzione Sanitaria ambienti di vita e di lavoro della Regione Piemonte, aggiornata al 2014.

I quesiti qui proposti riguardano la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imporese e i Piani Operativi di sicurezza (POS).


Come gestisco il POS nel caso di una società snc con due soci amministratori al 50%, che si occupano di progettazione e gestione del cantiere, nominati come impresa affidataria, che formano una ATI con l’impresa esecutrice delle opere? Ogni ditta dovrà avere il proprio POS? Anche la società in questione che non opera direttamente sul cantiere? Inoltre tale società dovrà comunque avere il proprio RSPP, addetto antincendio, addetto primo soccorso, RLS, il proprio DVR?

I soci delle s.n.c. sono equiparati ai lavoratori, pertanto, la s.n.c. deve avere il proprio RSPP, addetto antincendio, addetto primo soccorso e redigere il DVR, ecc. Inoltre, ai sensi dell’art. 96 comma 1, del D.Lgs. 81/08 spetta anche al datore di lavoro delle imprese affidatarie la redazione del POS.

Svolgo la funzione di coordinatore della sicurezza nei cantieri, mi sono sorti dei dubbi in merito all’idoneità tecnico professionale che devono avere: le imprese familiari; le società snc dove in cantiere lavorano due o tre soci con pari responsabilità e indipendenza lavorativa, anche decisionale. Si configurano come imprese e quindi devo richiedere POS, ecc. come da Allegato XV, o come lavoratori autonomi e quindi devo richiedere altri documenti secondo l’Allegato XVII?

In tutti i casi, vige l’obbligo a carico del committente o del responsabile dei lavori della verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi con le modalità previste dall’allegato XVII del D.Lgs. 81/08. Nel caso prospettato, le imprese familiari e le imprese snc sono imprese il cui datore di lavoro nel rispetto degli obblighi previsti dall’ art. 96 c. 1 lett. g) deve redigere il POS. La verifica dell’idoneità tecnico professionale di tali imprese deve essere effettuata secondo i contenuti del punto 1 dell’allegato XVII, con l’eccezione del DVR per le imprese familiari.

Nei cantieri è sempre necessaria la presenza di un addetto antincendio e pronto soccorso, sia nel caso che operi un’unica impresa sia nell’ipotesi in cui nel cantiere operino più imprese?

Per assicurare un efficace intervento in caso di emergenza nel cantiere deve essere presente personale adeguatamente formato al ruolo di addetto antincendio e pronto soccorso. Eventuali indicazioni potranno essere oggetto di PSC o ricomprese nell’attività di coordinamento svolta dal datore di lavoro dell’impresa affidataria.

In una ATI tra lavoratori autonomi si deve individuare il soggetto responsabile incaricato per l’assolvimento dei compiti di cui all’art. 97 del D.lgs. 81/08?

Per quanto riguarda i compiti dell’art. 97, i soggetti obbligati sono il datore di lavoro e il dirigente. Pertanto, è necessario individuare il soggetto che all’interno dell’ATI ricopre il ruolo di datore di lavoro ed eventualmente chi svolge il ruolo di dirigente.

Quali documenti devono essere pretesi ai fini della verifica dell’idoneità tecnico-professionale di un’impresa straniera incaricata di eseguire opere in un cantiere sul territorio nazionale?

Per le imprese straniere extra comunitarie sono gli stessi previsti per le aziende italiane dall’Allegato XVII e dall’art. 90, comma 9, del D.Lgs. 81/08. Circa la verifica della regolarità contributiva ci si può riferire all’interpello n. 6/09 del 6.2.2009 e al vademecum del Ministero del lavoro del novembre 2010 sul “distacco dei lavoratori nell’Unione Europea”. Per la documentazione tecnica specifica, ad esempio:

  • Pos, Pimus, Duvri, verifiche su attrezzature e impianti, ecc.
  • per rischi non considerati nella valutazione generale, e conseguente formazione specifica e sorveglianza sanitaria
  • ed in generale per aspetti non oggetto di norme nel paese d’origine, oppure non presenti fra le attività effettuate dall’impresa nel paese d’origine oppure ancora per rischi riferibili ad attività effettuate solamente in Italia va fatto riferimento alle norme italiane e quindi vanno redatti i documenti o le integrazioni necessarie.

Circa la documentazione «tecnica» si ritiene che per gli aspetti generali in merito alla valutazione dei rischi, alla formazione, alla sorveglianza sanitaria è possibile che le imprese comunitarie dispongano della documentazione redatta secondo le norme del loro paese (ovviamente tradotte in italiano).

A quali enti si deve richiedere il DURC e quali informazioni deve contenere?

Il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) viene rilasciato da:

  1. INPS;
  2. INAIL;
  3. Casse Edili (nel settore edile).

Secondo l’articolo 4 del Decreto del Ministero del Lavoro del 24.10.2007 il DURC deve contenere:

  1. la denominazione o ragione sociale, la sede legale e unità operativa, il codice fiscale del datore di lavoro;
  2. l’iscrizione agli Istituti previdenziali e, ove previsto, alle Casse edili;
  3. la dichiarazione di regolarità ovvero non regolarità contributiva con indicazione della motivazione o della specifica scopertura;
  4. la data di effettuazione della verifica di regolarità contributiva;
  5. la data di rilascio del documento;
  6. il nominativo del responsabile del procedimento.

Nelle organizzazioni mediamente complesse il Datore di Lavoro delega (seguendo l’art. 16) le attività, tra cui i compiti dell’art. 97, al Delegato (normalmente il Direttore di Cantiere). In cantieri di una certa dimensione o quando si hanno più cantieri da seguire il Delegato si fa “aiutare” dal “preposto” per il controllo delle ditte terze art. 97: verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, nonché il coordinamento degli interventi di cui agli art. 95-96. Il “preposto” nella ns. organizzazione esegue, oltre ai compiti disciplinati dagli art. 19-96, i controlli sulle ditte terze esecutrici “in nome e per conto” del Delegato senza la formalizzazione scritta di tale incarico. È necessario formalizzare il ruolo di controllo da parte dei “preposti” sulle ditte terze (compito del DL da noi delegato al Dirigente con procura notarile)?

Gli obblighi di cui all’art. 97 sono posti a carico di datore di lavoro e del dirigente. Gli obblighi del Datore di lavoro possono essere trasferiti con delega (ed eventuale subdelega) a persona competente nelle forme dell’art. 16. Il soggetto delegato risponde nel suo ruolo di datore di lavoro delegato. Il preposto, ancorché menzionato nel comma 3 ter dell’art. 97, non è destinatario dell’obbligo specifico, ma può essere investito, nell’ambito aziendale, con semplice ordine di servizio, di compiti operativi a supporto dell’azione del dirigente e del datore di lavoro che rimangono responsabili dell’obbligo.

Dobbiamo eseguire dei lavori di impermeabilizzazione di un fabbricato per civile abitazione, il cui tetto è piano senza parapetti con accesso da cassa di scale, al quinto piano. La impresa aggiudicataria del lavoro, come abbiamo scoperto è una ditta individuale senza iscrizione alla cassa edile. Ci risulta che provvede ad assumere persone solo per gli appalti che si aggiudica, senza averne di fissi. Come possiamo tutelarci? Quali documenti dobbiamo richiedere?

Per gli aspetti di iscrizione alla cassa edile può rivolgersi direttamente a loro. Per i lavori edili dovrà essere effettuata la verifica dell’idoneità tecnico professionale secondo i contenuti dell’art. 90 comma 9 e dell’allegato XVII del D.lgs. 81/08, che riportano una guida dettagliata degli adempimenti a carico del committente. Nel caso specifico, in relazione all’entità dei lavori occorre innanzitutto verificare se l’intervento sarà eseguito dal solo titolare o anche da lavoratori terzi, nel primo caso il soggetto sarebbe un lavoratore autonomo, nel secondo si configurerebbe un’impresa con relativi obblighi.

In un cantiere edile un’impresa può far lavorare delle persone con contratto di prestazione occasionale per lavori di manovalanza senza attestati di formazione?

Fatta salva la regolarità del rapporto di lavoro per la quale si rimanda alla direzione territoriale del lavoro, i lavoratori in questione rientrano nella definizione di cui all’art. 2 del decreto 81/08, pertanto, nei confronti degli stessi devono essere assicurate dal datore di lavoro tutte le tutele previste, compresa una adeguata informazione, formazione e, quando previsto, addestramento in materia, nonché la sorveglianza sanitaria.

Vai al sito dell’ Area prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro

Scarica il documento completo Quesiti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

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Massimiliano Cazzin · 16 Maggio 2015 Contrassegnato con: Cantieri, Committenti, Idoneità tecnico-professionale, News, Piani di Sicurezza

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Geom. Cazzin Massimiliano

Professionista consulente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e cantieri ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP) esterno

Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri edili in fase di Progettazione ed Esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Docente formatore in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.I. 6 marzo 2013

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