Piano B Sicurezza Lavoro

  • HOME
  • MISSION
  • SERVIZI
    • › per le IMPRESE
    • › per i COMMITTENTI
    • › per i PROFESSIONISTI
  • CONTATTI
  • NEWS
Pianobsicurezzalavoro.it › Home › News › Notifica Preliminare e Coordinatore per la Sicurezza

Risposte ai quesiti su Notifica Preliminare e nomina Coordinatore per la Sicurezza

Alcune risposte a quesiti in materia di notifica preliminare e nomina del Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione fornite dalla Regione Piemonte.

Gru a torre, cantiere, interferenze, cantieri, duvri

Si riportano in seguito alcune risposte a quesiti in materia di sucurezza sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili, pubblicate da dal gruppo di lavoro info.sicuri e tratti dalla raccolta della Direzione Sanità, Prevenzione Sanitaria ambienti di vita e di lavoro della Regione Piemonte, aggiornata al 2014.

I quesiti qui proposti riguardano due tra gli obblighi del Committente nell’ambito di un cantiere: l’invio delle Notifiche Preliminari e la nomina del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione.


Dovrei eseguire dei lavori di ristrutturazione che probabilmente comporteranno l’intervento di più imprese. Vorrei sapere se è necessaria la comunicazione all’ASL competente e, in tal caso, le modalità di tale comunicazione?

È necessaria la notifica all’ASL e alla DTL (ex DPL) secondo i contenuti dell’all. XII del D.lgs. 81/08. Per le modalità si suggerisce di prendere contatti con l’ASL competente per territorio.

Dovrei seguire la sicurezza per un piccolo cantiere sotto i 100.000 Euro. Ho visto che all’art. 90 comma 11 in caso di lavori non soggetti a permesso di costruire e inferiori ai 100.000 Euro, il CSE svolge anche il ruolo di CSP. Cosa significa in pratica? Il Piano di sicurezza può essere fatto anche dopo l’affidamento dei lavori all’impresa o non va fatto per niente?

Se nel cantiere è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non in contemporanea, il committente, nel caso prospettato nella domanda, prima dell’affidamento dei lavori nomina il solo coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tale soggetto, deve essere in possesso dei requisiti dell’art. 98 del D.Lgs. 81/08 e, nel caso specifico, deve ottemperare agli obblighi stabiliti dall’art. 91 a carico del coordinatore per la progettazione e art. 92 a carico del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Si segnala che il Ministero del Lavoro si è espresso specificando che in questi casi il coordinatore in fase di esecuzione deve essere nominato contestualmente all’incarico di progettazione (Circ. n. 30 del 29 ottobre 2009 e Interpello n. 2/14 del 13.3.2014).

Una pubblica amministrazione definisce un importo da destinare per lavori di manutenzione dei propri edifici e interventi di adeguamento di strutture e impianti, cioè opere di diverso tipo ed entità. Indice una gara di appalto per l’affidamento degli interventi ad una ditta in modo da avere un referente per l’esecuzione di tali opere manutentive. Ci saranno casi in cui le opere richiederanno la redazione di un PSC mentre altre, sia per entità sia per tipologia e rischi specifici, no. È bene precisare che, al momento, i lavori non sono noti, pur sapendo che si potrebbe avere bisogno di rifare una copertura, come di riparare un semplice wc. Di fronte ad una situazione poco definita, la PA in sede di contratto ritiene doveroso allegare e fare sottoscrivere anche il PSC. Al momento della sottoscrizione del contratto non è però ancora chiaro che tipo di opera si prevede di eseguire e quindi non ci sono elementi specifici su cui potere capire se necessario fare un PSC e che contenuti debba avere.

Se l’oggetto dell’appalto prevede, tra gli altri, lavori edili per i quali è prevedibile la presenza anche non contemporanea di più imprese devono essere nominati, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, il Coordinatore per la progettazione (CSP) e, prima dell’affidamento dei lavori, il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE). Il CSP, tra gli obblighi previsti a suo carico dall’ art. 91 del D.Lgs. 81/08, ha quello della redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). In assenza di alcuni elementi di conoscenza dei lavori in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità delle amministrazioni aggiudicatrici “contratto aperto”, il PSC dovrà essere definito sulla base degli elementi conosciuti o conoscibili e rinvierà ad un secondo momento, preventivo all’inizio dei lavori, la definizione degli aspetti operativi e organizzativi.

Porgo una domanda in merito alla trasmissione della notifica preliminare all’amministrazione concedente ex art. 90 comma 9 lettera c del D.lgs. 81/08: il Committente/Responsabile dei lavori ha l’obbligo di inoltrare all’ufficio tecnico comunale sia la notifica effettuata prima dell’inizio dei lavori sia tutti gli aggiornamenti della notifica effettuati in corso d’opera? oppure è sufficiente protocollare solamente la prima notifica, prima dell’inizio delle opere?

L’art. 90, comma 9 stabilisce che il committente o il RdL “trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99”. L’articolo 99 invece stabilisce che «Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’ALLEGATO XII, nonché gli eventuali aggiornamenti …». Quindi letteralmente di aggiornamenti si parla solo nell’art. 99 in relazione all’invio della notifica e per l’appunto dei suoi aggiornamenti all’Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti. Tuttavia, si ritiene opportuno trasmettere anche all’amministrazione concedente copia delle modifiche alla notifica.

In un cantiere di opera pubblica, con lavorazioni affidate ad un’unica impresa, è stato redatto il piano di sicurezza sostitutivo. Successivamente, è stato autorizzato un subappalto e le imprese sono diventate 2. L’ente quindi nomina il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. A questo punto, il coordinatore deve:

– verificare la completezza del pss e aggiungere la stima degli oneri della sicurezza;

– fare un PSC ex novo?

La ditta che aveva preparato il PSS, deve trasmettere anche il POS?

Deve redigere il PSC di cui è responsabile. Nel fare ciò può evidentemente tenere conto del PSS già redatto (e quindi assumerlo in tutto o in parte a seconda del giudizio che ne dà). L’impresa deve comunque redigere il proprio POS che dovrebbe avere, ex Allegato XV, contenuti diversi rispetto al PSS.

Vai al sito dell’ Area prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro

Scarica il documento completo Quesiti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Forse ti può interessare anche:

Massimiliano Cazzin · 16 Maggio 2015 Contrassegnato con: Cantieri, Committenti, Coordinatore per la sicurezza, News

RICERCA PER PAROLA CHIAVE

Addetti alle emergenze Ambienti confinati Amianto Attrezzature Aziende Caduta dall'alto Cantieri Committenti Consulenza Coordinatore per la sicurezza Corsi Delega di funzioni DUVRI DVR Formazione Gru a torre Idoneità tecnico-professionale Impianto elettrico Imprese Incentivi Indicazioni tecniche Interferenze Lavoratori autonomi Lavori pubblici Legislazione Luoghi di lavoro Macchine agricole Manutenzioni Medico Competente News Piani di Sicurezza Ponteggi Preposti Prevenzione Incendi Primo Soccorso Procedure Professionisti RLS RSPP Segnaletica SGSL Sistemi anticaduta Sorveglianza sanitaria Valutazione dei rischi Verifiche periodiche

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

I SERVIZI PIÚ ADATTI A TE

  • Impresa
  • Committente
  • Professionista

LE MIGLIORI SOLUZIONI PER LA TUA ATTIVITÀ

  • Cantieri
  • Aziende

ALTRE NEWS

decreto 19 marzo 2015, prevenzione incendi, incendio, estintore, antincendio, prevenzione incendi, nuovo codice

In vigore il Nuovo codice di Prevenzione Incendi

19 Novembre 2015 di Massimiliano Cazzin

spazi, confinati, ambienti, lavoro, luoghi, inquinamento, ambienti confinati

Ambienti sospetti di inquinamento o confinati: Interpello n. 10/2015

3 Novembre 2015 di Massimiliano Cazzin

docente formatore, corso, corsi, formazione

Aggiornamento del formatore: Interpello n. 9/2015

3 Novembre 2015 di Massimiliano Cazzin

medico competente, lavoro, sicurezza, sorveglianza sanitaria, esonero

Ruolo del Medico Competente: Interpello n. 8/2015

3 Novembre 2015 di Massimiliano Cazzin

delega di funzioni, consulente, datore di lavoro, delegato, obblighi, adempimenti, sicurezza, accordo, contratto

Delega di funzioni: Interpello n. 7/2015

3 Novembre 2015 di Massimiliano Cazzin

rspp, aiuto, nomina, responsabile, servizio di prevenzione e protezione, formazione RSPP

Codici Ateco e formazione RSPP: Interpello n. 6/2015

3 Novembre 2015 di Massimiliano Cazzin

Cerca

Seguimi anche su:

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Pinterest
  • RSS

Cerca

Login

Registra | Password dimenticata?

Sito web a cura di:

Geom. Cazzin Massimiliano

Professionista consulente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e cantieri ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP) esterno

Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri edili in fase di Progettazione ed Esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Docente formatore in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.I. 6 marzo 2013

Contattami!

Statistiche

Utenti online: 1
Visitatori totali: 103256

Copyright © 2026 · Piano B Sicurezza Lavoro by Studio Tecnico Geom. Cazzin Massimiliano · Privacy Policy · Tutti i diritti riservati · Accedi

 

Caricamento commenti...
 

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.