Alcune risposte a quesiti in materia di Documento unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) e Sicurezza nei cantieri fornite dalla Regione Piemonte.
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Si riportano in seguito alcune risposte a quesiti in materia di sucurezza sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili, pubblicate da dal gruppo di lavoro info.sicuri e tratti dalla raccolta della Direzione Sanità, Prevenzione Sanitaria ambienti di vita e di lavoro della Regione Piemonte, aggiornata al 2014.
I quesiti qui proposti riguardano il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).
Qual è la differenza tra DUVRI e POS?
Il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) è previsto dall’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08 e viene redatto dal datore di lavoro committente in relazione a lavori in appalto e subappalto. Il piano operativo di sicurezza (POS), previsto dagli articoli 89 e 96 del D.Lgs.81/08, contiene la valutazione dei rischi del singolo cantiere edile e deve essere redatto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice.
In un cantiere di allestimento fieristico in cui il Committente non predispone alcun documento di sicurezza (Piano di Sicurezza e Coordinamento o DUVRI) e non richiede alle ditte esecutrici i documenti o il Piano Operativo, si può ritenere idoneo il comportamento dell’impresa affidataria (avente uno o più sub-appaltatori) che comunque applica quanto previsto dall’art. 97 del D.lgs. 81/08?
L’impresa affidataria risponde dei propri obblighi e non delle eventuali responsabilità del committente, ma occorre tenere conto che la mancata predisposizione dei documenti di coordinamento da parte del committente può avere riflessi importanti sulla sicurezza delle imprese affidatarie e sub affidatarie. Pertanto, l’impresa affidataria deve esigere dal committente la predisposizione del PSC e/o del DUVRI nei casi in cui tali documenti sono obbligatori.
In un’opera pubblica di sistemazione urbana (pavimentazioni stradali, illuminazione pubblica e arredo urbano) in cui sono professionista esterno nominato Direttore dei Lavori e CSE, la Stazione Appaltante mi ha richiesto la redazione del DUVRI da affiancare al già redatto PSC, per far fronte a quanto previsto dall’art. 26 comma 3 del D.lgs. 81/08. A tal proposito avrei una serie di quesiti da porre.
Il DUVRI non è un documento che eventualmente dovrebbe essere consegnato al CSE e non da lui redatto?
Anche se fosse effettivamente il CSE a dover/poter redigere il DUVRI, che tipo di interferenze esso dovrebbe contemplare?
Le interferenze derivanti dall’ingresso in cantiere delle ditte addette alla manutenzione ordinaria? Tali interferenze sono attualmente gestite nel cantiere in oggetto con specifiche riunioni di coordinamento e relativi verbali che sanciscono di volta in volta le regole e le procedure da seguire nel corso dell’esecuzione.
Le interferenze derivanti dall’ingresso in cantiere del RUP per eventuali sopralluoghi? Ma essendo la supervisione dei cantieri una delle mansioni ordinarie proprie dei RUP, tali rischi non dovrebbero già essere contemplati all’interno del DUVRI già redatto dall’Amministrazione Pubblica?
Un’ultima considerazione mi porta a pensare che se si dovesse effettivamente redigere un DUVRI per ogni cantiere di opere stradali, ci si troverebbe in presenza di una molteplicità di DUVRI relativi alla medesima Amministrazione Pubblica facendo così venire meno il requisito di unicità che tale documento dovrebbe avere.
Vi chiedo pertanto cortesemente un chiarimento relativamente alla necessità di DUVRI all’interno dei cantieri temporanei di opere stradali e in merito all’obbligo di redazione del medesimo da parte del CSE.
La redazione del DUVRI non è compito del CSP/CSE, ma del datore di lavoro committente. Se le attività del cantiere interferiscono con altre attività in appalto il DUVRI dell’amministrazione deve essere aggiornato anche con la collaborazione del CSE, ma sempre da parte del datore di lavoro committente per la parte di sua competenza. Eventualmente il CSE potrebbe dover aggiornare il PSC in ragione dell’attività di coordinamento con le attività extra cantieristiche interferenti.
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