La Regione Piemonte riporta indicazioni tecniche per il sollevamento in quota di carichi unitari e non mediante l’uso di forche.
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Il Gruppo Regionale Edilizia della Regione Piemonte, il CPT di Torino e la Direzione Regionale del Lavoro del Piemonte, nei giorni scorsi hanno predisposto e pubblicato il documento “Indicazioni tecniche per la gestione in sicurezza di particolari situazioni di cantiere”, con lo scopo di fornire uno strumento sintetico ed agile a tutti i soggetti impegnati nella gestione della sicurezza nei lavori edili: Imprese, Coordinatori della sicurezza, organi di consulenza e di vigilanza.
Il Documento tratta 3 temi:
- il sollevamento in quota di carichi unitari e non mediante l’uso di forche;
- le interferenze durante l’uso della gru a torre;
- I parapetti realizzati con elementi prefabbricati;
In questo articolo sono riassunte le indicazioni tecniche per il sollevamento in quota di carichi unitari e non mediante l’uso di forche.
Il Documento ha lo scopo di fornire indicazioni pratiche per il sicuro sollevamento in quota di carichi su pallet principalmente con l’uso di forche all’intero dei cantieri temporanei e mobili così come definiti dal Titolo IV art. 88 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Innanzitutto viene indicato il quaduro normativo di riferimento e fornite alcune definizioni tratte dalle stesse norme tecniche.
Il Documento poi descrive le modalità operative per l’uso delle forche come di seguito indicato.
Modalità operative per l’uso delle forche
Si danno le seguenti indicazioni tecniche riguardo il sollevamento in quota in condizioni di sicurezza con l’uso di forche quale accessorio di sollevamento. Il sollevamento al di fuori delle condizioni sotto riportate è possibile solo per il carico/scarico dai mezzi di trasporto a terra.
Sollevamento carichi unitari
Il sollevamento-trasporto ai piani di lavoro eseguito con gli apparecchi di sollevamento, come la gru a torre, può essere effettuato per mezzo di una forca di sollevamento se sono soddisfatte le due seguenti condizioni.
1. La forca risponde ai criteri stabiliti dalla norma tecnica UNI EN 13155 (marcata “CE”); tale norma dispone che la forca sia dotata, tra l’altro, del “dispositivo di presa positivo” (per esempio catena, cinghia o barra) per impedire lo scivolamento del carico unitario dalle forche. In alternativa alla tipologia di forca di cui sopra si ritiene possibile l’utilizzo di forche non fabbricate secondo la UNI EN 13155 ovvero di forche messe in commercio o utilizzate prima del 21 settembre 1996 (data di entrata in vigore della “vecchia Direttiva Macchine” D.P.R. n. 459/1996). Tali attrezzature devono essere rispondenti ai requisiti previsti dall’ Allegato V, Parte II, Punto 3.1.3 del D.Lgs. 81/2008, il quale recita testualmente: “gli accessori di sollevamento devono essere marcati in modo da poterne identificare le caratteristiche essenziali ai fini di un’utilizzazione sicura”. Le caratteristiche, desunte dalle indicazioni del fabbricante o da apposita progettazione da parte di tecnico abilitato, devono riguardare almeno:
- identificazione del fabbricante;
- l’identificazione del carico massimo di utilizzazione;
- le condizioni normali di esercizio compresa l’utilizzo di dispositivi di ritenuta atti a evitare la caduta improvvisa dei carichi;
- le prescrizioni per l’uso, il montaggio e la manutenzione.
2. Il carico può essere definito “unitario” se il materiale posto sul pallet è completamente avvolto da un involucro termoretraibile o da adeguate reggette; altre forme di imballaggio devono garantire i medesimi requisiti di sicurezza mantenendo in un unico blocco tutti gli elementi che compongono il carico (carico unitario). Le reggette, quando utilizzate, devono essere disposte sul carico in modo che ogni elemento presente sulle superfici esterne sia trattenuto da almeno una fascetta; in ogni caso sul carico devono essere poste almeno due fascette in senso orizzontale e due in senso verticale, opportunamente distanziate tra loro, per dare compattezza al sistema. È opportuno che il datore di lavoro ottenga dal fornitore sufficienti garanzie di tenuta del sistema utilizzato per la confezione del materiale sui pallet (involucro e/o reggetta).
3. Il pallet deve essere di un tipo adatto al sollevamento in quota; questo genere di pallet è definito come “pallet riutilizzabile” (generalmente è marcato con la lettera “H”); nel caso che il fornitore utilizzi pallet monouso sarà cura del datore di lavoro porre sotto di esso un pallet adatto al sollevamento in quota.
Sollevamento carichi non unitari
Il sollevamento ai piani di lavoro eseguito con gli apparecchi di sollevamento, come la gru a torre, di carichi non unitari dovrà essere effettuato per mezzo di una forca di sollevamento, come descritta precedentemente, dotata di un dispositivo di presa positivo secondario idoneo a impedire il rilascio del carico completo o di qualsiasi parte sfusa del carico. Il dispositivo di presa positivo secondario generalmente consiste in reti o gabbie che non devono avere aperture laterali o sul fondo maggiori di 50 mm (rete o griglia con maglia ≤ 50 mm).
Sollevamento senza l’uso delle forche
I materiali sfusi, come mattoni e piastrelle, o più in generale i carichi non unitari, possono essere avviati al sollevamento-trasporto utilizzando contenitori come ad esempio ceste con base staccabile, cassoni o equivalenti; tali dispositivi (che non devono essere marcati “CE” in quanto non considerati accessori di sollevamento secondo la “Comunicazione della Commissione Europea del dicembre 2009 “Classification of equipment used for lifting loads with lifting machinery”) devono consentire deposito e trattenuta del materiale sfuso al loro interno e devono poter essere sollevati mediante adeguati punti di aggancio o sostegno.
Qualsiasi dispositivo venga utilizzato è necessario accertarsi che sia corredato dalle informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall’uso normale, o dall’uso ragionevolmente prevedibile dello stesso. In particolare dovrebbero essere, come minimo, fornite informazioni su portata e caratteristiche dimensionali.
Informazione, formazione ed addestramento
Per le operazioni di sollevamento è necessario informare, formare e addestrare i lavoratori addetti relativamente ai seguenti argomenti:
- condizioni d’impiego delle attrezzature,
- caratteristiche del carico da sollevare,
- situazioni anormali prevedibili,
- rischi a cui gli addetti sono esposti,
- modalità d’uso in sicurezza.
L’addestramento deve essere effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
Per una lettura più completa e per maggiori dettagli si rimanda al documento originale redatto dalla Regione Piemonte.
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